I nuovi protocolli obbligatori: incentivi da considerare al più presto

Con l’inizio della fase 2 sono stati indicati nuovi protocolli per la sicurezza sul lavoro e come si può facilmente intuire comportano nuove spese per i titolari di attività.

Anche se il re-start esclude, al momento, ludoteche e sale per feste, restare informati è di fondamentale importanza perché nel frattempo emergono opportunità che hanno una data di scadenza, che si esaurisce molto prima della nostra riapertura.

Siamo tutti fermi da quasi due mesi: affrontare spese extra oltre a quelle già in essere proprio non aiuta. Ma se ci muoviamo per tempo, possiamo intercettare opportunità e agevolazioni che abbattono questi costi.

Detrazioni sul credito d’imposta 2020

Nel decreto Cura Italia figura l’art. 64 del decreto legge n. 18/2020 che prevede, per tutto il periodo d’imposta 2020, un’agevolazione fiscale tesa a contenere l’emergenza del contagio da Covid-19. L’agevolazione ha a che fare con le azioni di sanificazione negli ambienti di lavoro.

Con il successivo decreto legge n. 23/2020 (art. 30)  questo “bonus” è stato poi esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza come guanti, mascherine, disinfettanti ecc.

Questo significa, per farla semplice, che per l’acquisto dei suddetti materiali possiamo godere di una detrazione del 50% sul credito d’imposta 2020.

Impresa Sicura: il bando che ci fa recuperare il 100% dell’investimento per i DPI

Un’altra opportunità di cui dovremmo approfittare subito è quella proposta da Invitalia.

Con un plafond di 50milioni di euro, Impresa Sicura consente di recuperare l’intero importo speso per tutti i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, fino ad un massimo di 150mila euro per impresa e di 500 euro per ciascun addetto.

Parliamo di:

Mascherine filtranti: chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

Guanti: in lattice, in vinile e in nitrile;

Protezione occhi: dispositivi per protezione oculare;

Indumenti di protezione: tute e/o camici;

Calzari e/o sovrascarpe

Cuffie e/o copricapo

Misuratori di temperatura: dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Per risultare ammissibili, le spese devono necessariamente

a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Fa fede la data di emissione delle fatture;

b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso, attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;

c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);

d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo (come ad esempio detrazione credito d’imposta).

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, quindi neanche l’IVA.

Se sussistono tutti i requisiti di ammissibilità, nella domanda di rimborso è indispensabile presentare anche la fattura del saldo della fornitura citata.

Il tempo stringe, meglio muoversi in fretta!

 

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